Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) si è pronunciato sul ricorso presentato da Luisa Mariotti, Melania Petrini e dalla società SDC Project Group s.r.l.s. contro il Comune di Tivoli e la società MD s.p.a., relativo al permesso di costruire convenzionato rilasciato per la realizzazione di una media struttura di vendita a Tivoli Terme, in località Barco, lungo la S.S. Tiburtina al km 23,700.
Il provvedimento impugnato, datato 12 marzo 2026, era stato rilasciato ai sensi dell’art. 28-bis del Testo Unico Edilizia (d.P.R. 380/2001) e autorizzava la costruzione e l’avvio dell’attività commerciale, in conformità al progetto legittimato dalla Conferenza di servizi conclusa positivamente con determinazione dirigenziale del Comune di Tivoli del 18 marzo 2026.
Le contestazioni delle ricorrenti
Luisa Mariotti è proprietaria di un’area in zona D1 del PRG comunale (“Centri commerciali e direzionali”), confinante con quella interessata dal progetto, sulla quale ha stipulato un contratto preliminare di compravendita con Melania Petrini e SDC Project Group. Le ricorrenti contestano l’utilizzo del permesso di costruire convenzionato, sostenendo che il comparto D1 si trovi “in uno stato di completo abbandono” e privo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, tra cui fognature, acquedotti e reti per gas ed energia elettrica.
Un secondo profilo di doglianza riguarda la viabilità di accesso: secondo le ricorrenti, il passaggio previsto attraverso il parcheggio della struttura non garantirebbe stabilità né funzionalità, determinando una possibile interclusione, totale o temporanea, dei terreni di proprietà di Mariotti, che dovrebbero invece essere raggiunti tramite viabilità pubblica.
“Le questioni poste dal ricorso richiedono un approfondimento incompatibile con la sommarietà che contraddistingue la presente fase cautelare”
La decisione del TAR: niente sospensiva, ma chiarimenti istruttori
Il collegio, presieduto da Antonella Mangia con relatrice Virginia Giorgini, non si è pronunciato nel merito della vicenda, ritenendo che le questioni sollevate richiedano un’istruttoria più approfondita di quella compatibile con la fase cautelare. Il TAR ha quindi accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, del Codice del processo amministrativo, fissando l’udienza pubblica di merito per il 22 dicembre 2026.
Nel frattempo, il Tribunale ha disposto incombenti istruttori a carico di tutte le parti — ricorrenti, Comune di Tivoli e società MD s.p.a. — che dovranno fornire, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, chiarimenti documentati sull’effettivo stato di urbanizzazione dell’area e sulle caratteristiche della viabilità di accesso alla proprietà










