Il sindaco Marco Innocenzi ha firmato l’ordinanza n. 175 del 10 giugno 2026 che impone il divieto di vendita e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche su tutto il territorio comunale nelle ore serali e notturne. Sanzioni fino a 5.000 euro per chi viola le disposizioni.
Il Comune di Tivoli stringe le maglie sul consumo di alcol in spazio pubblico. Con l’ordinanza n. 175, firmata dal sindaco Marco Innocenzi il 10 giugno 2026, entrano in vigore dal 12 giugno al 11 luglio 2026 una serie di divieti mirati a contrastare episodi di degrado urbano, abbandono di bottiglie di vetro e turbamento della quiete pubblica segnalati con crescente frequenza dai cittadini su tutto il territorio comunale.
Cosa vieta l’ordinanza
Il provvedimento, emanato ai sensi dell’art. 50, commi 7-bis e 7-bis.1 del D.Lgs. n. 267/2000, distingue i divieti in base alle fasce orarie. A partire dalle ore 18:00 e fino alle 07:00, scatta il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche per tutti gli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività artigianali e distributori automatici, nonché circoli privati. Sono esclusi dal divieto di vendita i pubblici esercizi e le strutture ricettive.
È altresì vietata, nella medesima fascia oraria, la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore — inclusi bottiglie di vetro e lattine — da parte di qualunque esercente, compresi bar e ristoranti. L’unica eccezione ammessa riguarda il servizio assistito al tavolo, nei locali o negli spazi esterni con regolare occupazione di suolo pubblico (OSP), con uso di bicchieri in vetro secondo i normali usi commerciali. In questo caso, l’esercente è tenuto a rimuovere immediatamente i contenitori al termine della consumazione.
Indipendentemente dalla natura della bevanda — alcolica o meno — è vietata dalla stessa fascia oraria la vendita per asporto di qualsiasi prodotto in contenitori di vetro o lattine di alluminio.
Dalle ore 21:00 alle 07:00 entra in vigore un ulteriore divieto: quello di consumo di bevande alcoliche in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico. Fanno eccezione gli eventi e le manifestazioni organizzati o patrocinati dal Comune di Tivoli — concerti, sagre, feste patronali, spettacoli, manifestazioni sportive e simili — per tutta la loro durata.
Le ragioni del provvedimento
L’ordinanza richiama una serie di episodi di degrado e violazione delle regole di convivenza civile documentati su tutto il territorio comunale, oggetto di segnalazioni e esposti da parte dei residenti. Le criticità più ricorrenti riguardano assembramenti notturni in piazze e parchi, fenomeni di bivacco, abbandono di bottiglie di vetro — potenziali strumenti di offesa in caso di colluttazione — e consumo di alcol anche da parte di minori.
L’amministrazione comunale sottolinea di aver proceduto a un bilanciamento tra interesse pubblico e privato, ritenendo preminente, nel caso di specie, la tutela della salute, della sicurezza e della vivibilità urbana, in conformità con i principi stabiliti dalla legge n. 125/2001 (legge quadro sull’alcol) e dal D.L. n. 14/2017 convertito in legge n. 48/2017.
Le sanzioni
Chi viola i divieti di vendita o somministrazione (ipotesi A, B e C dell’ordinanza) rischia una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.500 euro. In caso di reiterazione della violazione — ovvero se la stessa infrazione viene commessa due volte nel corso di un anno — la sanzione sale a 5.000 euro. Per le attività commerciali, scatta inoltre la segnalazione al Questore per la possibile sospensione dell’attività fino a quindici giorni ai sensi dell’art. 100 del TULPS.
Chi consuma invece bevande alcoliche in luogo pubblico nelle ore vietate (ipotesi D) incorre in una sanzione di 500 euro.
La vigilanza sull’applicazione del provvedimento è affidata alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale e a tutti i soggetti titolari della qualifica di Ufficiale e Agente di Polizia Giudiziaria competenti sul territorio. L’ordinanza è stata trasmessa a Prefettura, Questura, Commissariato di P.S. Tivoli-Guidonia, Compagnia e Stazione Carabinieri di Tivoli, Guardia di Finanza e ASL RM5.
Il provvedimento, pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, è immediatamente esecutivo. È ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.









